Sussiste anche per l’Irap ed anche a seguito della cancellazione della società di persone dal registro delle imprese, il litisconsorzio necessario tra società e soci. I soci, infatti, succedono nella posizione processuale dell’ente estinto.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 28027 del 30 ottobre 2024 con cui ha dichiarato la nullità del giudizio rinviando gli atti al giudice di primo grado.