Non si applica il termine di accertamento ridotto in caso di esposizione infedele dei dati rilevanti per gli studi di settore, anche se scoperta dopo lo spirare del termine. Ciò a maggior ragione ove si tratti di comportamenti implicanti l’obbligo di denuncia penale.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 28457 del 5 novembre 2024 con cui ha respinto il ricorso di una società.