A seguito del d.lgs. 87 del 2024 non risponde del reato di omesso versamento Iva l’imputato che non ha incassato le fatture o che si trovi nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. La causa del debito con l'Erario non è a lui imputabile dal momento che non può rispondere delle inadempienze del cliente.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 41238 dell'11 novembre 2024, con cui ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società che era stato condannato per non aver versato l'Iva.