Non si considera perfezionata la notifica dell’Agenzia delle entrate in quanto il contribuente non può essere ritenuto irreperibile in senso assoluto soltanto perché il coniuge si è trasferito in un altro Comune: la circostanza, di per sé non decisiva, non risulta comunque dal processo notificatorio, dal quale devono invece emergere le ricerche compiute dall’incaricato quando l’atto è poi affisso nell’albo pretorio del Comune.
Lo ha ricordato la Cassazione con l’ordinanza 28858 dell’8 novembre 2024 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.