Se l’amministrazione finanziaria commette un errore, può annullare l’accertamento ed emetterne in sostituzione uno nuovo e più oneroso a carico del contribuente. L’autotutela sostitutiva, infatti, affonda le radici nei principi costituzionali sull’interesse pubblico all’esazione dei tributi: può dunque scattare per vizi sostanziali oltre che formali dell’atto, a meno che non sia intervenuta la decadenza per l’accertamento del singolo tributo o una sentenza passata in giudicato; si tratta di un istituto comunque differente dall’accertamento integrativo, il quale si affianca invece a un precedente atto valido: non serve allora la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi affinché sia emesso il provvedimento. Il legittimo affidamento del contribuente si configura soltanto quando le relative somme risultano già versate e ricorrono esigenze di stabilità.
Lo stabiliscono le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 30051 del 21 novembre 2024 che chiude un contrasto di giurisprudenza.