Legittima la condanna per emissione di fatture false anche per chi, nel formare i documenti fittizi, persegue un suo interesse, diverso dal far evadere le imposte a terzi, ad esempio incrementare il fatturato per ottenere più fidi. Ciò che conta a integrare il reato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del 10/03/2000, n. 74 è che l’emittente sia consapevole che, nel momento in cui rilascia le fatture al destinatario, chi le riceve conta di utilizzarle per ottenere un indebito risparmio dell’Iva o delle imposte indirette. E ciò perché l’alta probabilità che le fatture false siano utilizzate dal destinatario per non pagare le imposte implica la volontà di chi le emette di consentire l’evasione fiscale.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 42819 del 22 novembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso di un imputato.