E’ soggetto a revoca, ex articolo 2901 del codice civile, l’atto di trasferimento aziendale effettuato da un soggetto che, incorso in una grave crisi finanziaria, ne ha privato il patrimonio dei principali beni e dell'unico immobile, pregiudicando, irrimediabilmente, le ragioni dei creditori.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30140.