In tema di misure di sostegno ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, è legittimo il rifiuto del rimborso del 90% delle imposte pagate da un imprenditore se non prova che r l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientri nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 28900 dell’11 novembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente.