È indeducibile, quale perdita su crediti, la rinuncia del credito fatta nei confronti di una società partecipata. In virtù del rapporto di cointeressenza intercorrente tra la società creditrice e la società partecipata, la rinuncia al credito non deve essere considerata, ai fini fiscali, una perdita su crediti che genera una componente negativa del reddito, ma un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l'ordinanza 30812 del 2 dicembre 2024, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.