Nel reato di omessa dichiarazione, la mera consapevolezza dell’entità dell’imposta evasa non basta per configurare il dolo specifico di evasione. Il mancato assolvimento degli obblighi fiscali e dichiarativi per l’anno “incriminato” e per quelli successivi non è di per sé idoneo a rafforzare la tesi della preordinazione della condotta illecita.
Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 44507 del 5 dicembre 2024, con cui ha accolto il ricorso di un’imputata.