Il criterio ordinario di computo del pro rata della detrazione Iva da utilizzare prende in considerazione il volume d’affari annuo dell’attività imponibile e il volume d’affari annuo dell’attività esente. Spetta poi alla parte che intende sostenere l’applicazione di un altro metodo di calcolo provare che esso risulta più preciso.
Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 32326 del 13 dicembre 2024, con cui ha accolto il ricorso di una società.