Va considerata di comodo la società che è sì impossibilitata a produrre reddito per l’inutilizzabilità temporanea dell’unico immobile in ristrutturazione, ma che è in assoluto inattiva in virtù dell’assenza di una minima struttura imprenditoriale.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 30655 del 28 novembre 2024 con cui ha rigettato il ricorso di una società.