È valida la notifica della cartella di pagamento compiuta via Pec da Agenzia entrate riscossione al contribuente inviata da una casella di posta elettronica diversa da quella presente sull’Ipa, l’indice nazionale della pubblica amministrazione: l’obbligo di utilizzare un account presente nel registro Ini-Pec, infatti, in base al testo della norma deve intendersi come riferito rispetto al destinatario della notifica, rispetto al quale si applicano le norme sull’elezione del domicilio. Non altrettanto vale per l’agenzia mittente laddove il contribuente ha potuto svolgere le sue difese senza alcuna incertezza sulla provenienza dell’atto.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 32041 del 12 dicembre 2024 con cui ha accolto il ricorso dell’Agente della riscossione.