In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, diversamente da quanto ammesso nell’ambito delle imposte dirette, il contribuente non può detrarre l’Iva qualora l’amministrazione finanziaria ne provi la consapevole partecipazione al disegno fraudolento.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 33114 del 18 dicembre 2024, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.