L’accertamento con adesione vincola sia il contribuente che l'Amministrazione finanziaria e, in particolare, preclude a quest'ultima una ulteriore attività accertatrice (salve le deroghe previste dall'art. 2, co. 4, D.lgs. n. 218/97) solo per il periodo di imposta interessato dall'accordo. Di contro, tale efficacia vincolante non si estende ad accertamenti relativi ad altri periodi d'imposta.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 30591 del 27 novembre 2024, con cui ha rigettato il ricorso incidentale di una società.