La mancata presentazione del modello consolidato nazionale e mondiale per l’anno precedente non preclude il riporto delle perdite consolidate. Tale omissione costituisce una mera irregolarità poiché l’ufficio può determinare il reddito complessivo del gruppo attraverso le singole dichiarazioni di tutte le società che fanno parte del consolidato.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 22 del 2 gennaio 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.