Il riconoscimento del Coni non è sufficiente per fruire dei benefici fiscali riservati alle associazioni sportive dilettantistiche. L’onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è a carico dell’Asd.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 60 del 3 gennaio 2025 con cui ha rigettato il ricorso di un’associazione.