I redditi medi pregressi e gli studi di settore non possono essere utilizzati per calcolare il valore dell’azienda ceduta ai fini dell’imposta di registro, nell’ipotesi di accertato avviamento negativo. La determinazione dell’imponibile, infatti, deve essere il più possibile vicina alla quotazione dell’azienda sul mercato mentre non possono essere utilizzati parametri inattuali come i redditi degli ultimi tre anni o generali come gli studi di settore per un’azienda che lascia prevedere perdite future, tanto da giustificare uno sconto sul prezzo.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 1190 del 17 gennaio 2025, con cui ha accolto il ricorso proposto da alcuni contribuenti.