Il ricorso tributario notificato per posta e non via pec è nullo ma viene sanato dal raggiungimento dello scopo. La regolare costituzione dell’ufficio in giudizio e la difesa nel merito rendono infatti ammissibile la domanda del contribuente.
Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza 585 del 10 gennaio 2025, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.