La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35075 del 30 dicembre 2024, ha stabilito che la datio in solutum – ossia il trasferimento di un bene per estinguere un debito – non esclude l’imponibilità della plusvalenza. Il principio si basa sull’idea che il trasferimento di un bene suscettibile di valutazione economica rappresenta una manifestazione di capacità contributiva, e dunque genera un reddito imponibile ai fini IRPEF.