E' legittima la notifica della cartella, anche se non è valido l’indirizzo Pec della srl che risulta dal registro Ini-Pec: all’amministrazione finanziaria, infatti, risulta sufficiente procedere con l’iter previsto nell’area riservata sul sito web di InfoCamere, visto che la destinataria svolge attività d’impresa, mentre il secondo invio della Pec è previsto soltanto quando la casella del destinatario risulta piena non quando, come nel caso di specie, è inattiva.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 3703 del 13 febbraio 2025 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.