Esclusa la compensazione operata dall’accollante tra propri crediti d’imposta e debiti erariali dell’accollato. L’accollo di debiti tributari assume solo la forma dell’accollo interno per cui debitore verso l’erario resta sempre l’accollato; manca inoltre l’identità soggettiva per poter effettuare la compensazione.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 3930 del 16 febbraio 2025 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.