Il rudere acquistato dà diritto alle agevolazioni per la prima casa anche se non abitabile e considerato immobile collabente, vale a dire inidoneo ad essere utilizzato in maniera produttiva per produrre reddito a causa dello stato di degrado. L’essere classificato nella categoria catastale F2 non esclude la possibilità di usufruire delle agevolazioni, tenendo presente che l’immobile potrà essere ristrutturato quindi potrà ottenere l’abitabilità.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 3913 del 16 febbraio 2025 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.