Con l’ordinanza n. 1292 del 20/01/2025, la Cassazione ha ribadito che, per dimostrare la residenza fiscale effettiva in un Paese a fiscalità privilegiata, non sono sufficienti elementi formali (come l’iscrizione all’AIRE), il possesso di un’abitazione e un’autovettura con targa locale, né documenti d’identità/patente rilasciati dal Paese estero. Il contribuente è infatti soggetto alla presunzione legale di residenza fiscale in Italia, salvo prova contraria adeguatamente documentata.