Di recente la Cassazione ha avuto modo di tornare sul regime Iva da riservare ai "premi" incassati collegati al livello di fatturato raggiunto.
La recente ordinanza n. 5675 del 4 marzo 2025, con cui la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, riguarda gli sconti erogati dalla casa madre per aver raggiunto l’obiettivo di vendita ("bonus quantitativi") occorre emettere la nota di credito Iva.
A tali bonus quantitativi si applica il regime fiscale riservato agli abbuoni/sconti previsti contrattualmente. E', pertanto, legittimo il recupero dell’Iva in capo alla cessionaria che non ha regolarizzato il ricevimento della nota di variazione in esclusione da Iva dalla casa madre.