Con l’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale in materia di notificazioni via PEC degli atti tributari. La sentenza stabilisce che, in caso di indirizzo PEC non valido o inattivo, l’ufficio notificante non è tenuto a effettuare un secondo invio dell’atto prima di procedere con le modalità integrative di completamento della notifica.