In tema di IMU e nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 7048 del 17 marzo 2025, ha accolto il ricorso di una società che chiedeva di dimezzare l'imposta dati i lavori necessari sul bene per renderlo agibile.