Per la corretta costituzione in giudizio nel processo tributario telematico rilevano sia la prima ricevuta «sincrona» emessa a seguito della trasmissione dei documenti, sia la successiva ricevuta «asincrona» che attesta l’avvenuto vaglio del Sigit. La semplice ricevuta di presa in carico del ricorso non è sufficiente a perfezionare il deposito telematico.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 7393 del 20 marzo 2025, con cui ha rigettato il ricorso dell’Università.