Lo sgravio parziale di una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione non è impugnabile per mancanza di portata lesiva del provvedimento. L'annullamento in via di autotutela non lede, infatti, la sfera del contribuente, il quale potrebbe altrimenti mettere in discussione un provvedimento definitivo, in spregio al principio di certezza del diritto.
Lo ha affermato la Cassazione con ordinanza 7985 del 26 marzo 2025, con cui ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate.