Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo ex L. 296/2006 può essere dichiarato nel solo anno in cui si sono sostenute le attività agevolabili, senza obbligo di riporto anche nelle dichiarazioni successive, anche nel caso in cui la compensazione avvenga mediante modello F24 in anni successivi.
In tal senso si è espressa la Cassazione, con l’ordinanza n. 8287 del 29 marzo 2025, la quale chiarito che l’omessa indicazione del credito nel quadro RU negli anni successivi a quello di maturazione non comporta la sua inesistenza.