Una recente sentenza della Corte di Cassazione – la n. 3930/2025 – ha ribadito, con fermezza, un principio consolidato in materia di obbligazioni tributarie: in presenza di un accollo negoziale del debito fiscale, l’unico soggetto responsabile nei confronti dell’Erario rimane il debitore originario (accollato), anche se un terzo (accollante) si è assunto l’onere del pagamento. Nessun effetto può quindi prodursi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, se l’accollante tenta di compensare il debito altrui con propri crediti d’imposta.