Legittimo l’accertamento induttivo puro basato su presunzioni «supersemplici» in caso di scritture contabili inattendibili. Spetta poi al contribuente dimostrare che il reddito accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 8751 del 2 aprile 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.