La conoscenza dell’illiquidità del cedente e del mancato versamento Iva escludono la detrazione, soprattutto nell’ambito di un quadro indiziario più complessivo che tiene conto, tra l’altro, dei rapporti e legami tra fornitore e cessionario.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 9919 del 16 aprile 2025, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.