Con la sentenza n. 6436 depositata l’11 marzo 2025, la Corte di cassazione è tornata a esprimersi sul tema della prescrizione dei crediti tributari e, in particolare, sulla necessità di impugnare l’intimazione di pagamento per far valere eventuali vicende estintive maturate anteriormente alla sua notificazione. La pronuncia chiarisce che l’intimazione prevista dall’articolo 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 546/1992, e che la sua omessa contestazione comporta la definitiva cristallizzazione della pretesa tributaria.