La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9140 del 5 marzo 2025, ha ribadito un principio consolidato ma ancora oggetto di contenzioso: l’accesso domiciliare privo di regolare autorizzazione, pur potendo determinare l’invalidità dell’atto impositivo, non incide in alcun modo sulla utilizzabilità dei dati e delle prove raccolte nel procedimento penale. Si consolida così ulteriormente la netta distinzione tra procedimento tributario e procedimento penale, ciascuno regolato da presupposti, limiti e garanzie differenti.