Non è sufficiente far riferimento all’estratto di ruolo “a zero” della cartella erariale per dimostrare di aver pagato i debiti pregressi verso l’amministrazione finanziaria. Non è quindi corretta l’affermazione del contribuente per il quale all’atto si dovrebbe attribuire valore di prova legale dell’avvenuto pagamento delle cartelle pregresse: il debito, quindi, rimane con conseguente legittimità del diniego alla richiesta di dilazione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 9907 del 16 aprile 2025 con cui ha rigettato il ricorso di una società.