Il contribuente è tenuto a versare le sanzioni fiscali anche se non è riuscito a riscuotere dai suoi clienti, Stato incluso, quand’anche cliente principale o unico. La causa di forza maggiore va intesa, infatti, secondo la sua accezione penalistica e deve essere riferita a un avvenimento imponderabile che elide la volontarietà della condotta, non potendo consistere nella persistente morosità dei maggiori acquirenti.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 9699 del 14 aprile 2025, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.