Scatta l’abuso del processo con condanna al risarcimento se il ricorso di legittimità è dichiarato inammissibile in una controversia di scarso valore. La responsabilità aggravata ex articolo 96, terzo comma, cpc si configura per il tentativo di coinvolgere la Suprema corte in un inaccettabile terzo grado di giudizio, senza porre alcuna questione di rilevanza generale o nomofilattica tale da scomodare il giudice di legittimità. E la modesta entità della controversia costituisce un indice sintomatico dell’uso strumentale della risorsa-giustizia.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 10357 del 19 aprile 2025, con cui ha rigettato il ricorso di un contribuente condannandolo oltre alla refusione delle spese di lite, anche al risarcimento del danno in via equitativa.