Nell’accertamento bancario il contribuente può sempre eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi ai prelievi non giustificati. Se tali costi non sono stati riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, spetta al giudice di merito accertarne l’ammontare in via presuntiva, anche con riferimento alle medie di settore o mediante consulenza tecnica d’ufficio.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 10013 del 16 aprile 2025 con cui ha accolto il ricorso del titolare di una ditta individuale.