La fotocopia non autenticata si ha per riconosciuta nel processo tributario se il disconoscimento del contribuente è generico e confuso. È necessario, infatti, indicare con sicurezza se la non conformità è riferita alle relate di notifica delle cartelle di pagamento e il perché le copie prodotte sarebbero difformi.
Lo ha affermato la Cassazione, con l’ordinanza 18668 dell’8 luglio 2025, con cui ha respinto il ricorso di un contribuente.