L'imprenditore non può essere condannato per il reato di bancarotta documentale se nel frattempo è divenuta definitiva la condanna per il reato tributario di occultamento e distruzione della contabilità. Se la condotta è riferita alle stesse “carte” sussiste il divieto di ne bis in idem.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 28528 del 4 agosto 2025, ha accolto il ricorso dell’amministratore di una srl.