Quando una società risulta solo formalmente titolare di beni, questi si considerano nella disponibilità effettiva degli indagati.
Con la sentenza n. 30437, depositata ieri, 10/09/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento: gli amministratori di una “società-schermo”, utilizzata come mero strumento per realizzare una frode carosello, hanno piena legittimazione a impugnare il decreto di sequestro preventivo disposto a fini di confisca per equivalente sui beni formalmente intestati alla società ma sostanzialmente riconducibili a loro.