
Ai fini del pagamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 32 del dl 78/2010, la percentuale di partecipazione qualificata ai fondi immobiliari superiore al 5 per cento è raggiunta sommando le quote possedute dai familiari, configurando una presunzione antielusiva relativa. Il contribuente deve dimostrare l’autonomia effettiva di ciascuna quota ed in particolare la fonte dell’investimento, il godimento dei guadagni e benefici e l’attività di gestione. La diversa residenza dei familiari è irrilevante.
Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 30657 del 20 novembre 2025, con cui hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.