
Le richieste documentali ripetute e la sospensione di fatto del procedimento di rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria equivalgono a un diniego impugnabile a tutela del contribuente. Sono immediatamente impugnabili, infatti, tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria che, pur non avendo la forma di un provvedimento autoritativo esplicito, manifestano in modo chiaro e inequivocabile la volontà di negare un diritto al contribuente, come un rimborso.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 31033 del 27 novembre 2025, con cui la Cassazione ha accolto il ricorso di una banca.