
La comunicazione con cui si informa il contribuente coobbligato in solido dell’avvenuta «iscrizione a ruolo», successiva a un «invito ad adempiere» già notificato e rimasto inevaso, non è un atto autonomamente impugnabile. Tale comunicazione ha natura meramente informativa e non costituisce un atto provvedimentale capace di incidere unilateralmente sulla situazione giuridica del contribuente.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 31530 del 3 dicembre 2025 con cui ha rigettato il ricorso di una società.