
Appello inammissibile se manca il deposito delle ricevute di spedizione e ricezione del ricorso. La prova della tempestività è fornita esclusivamente dalla Pec di avvenuta consegna rilasciata dal gestore ministeriale, non da quella di esito controlli.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 32316 dell’11 dicembre 2025, con cui ha accolto il ricorso di un ente religioso.