
Con l’ordinanza n. 30340 del 17/11/2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla prescrizione applicabile ai crediti erariali derivanti dall’imposta di registro, ribadendo un principio giurisprudenziale consolidato: in assenza di specifica disposizione contraria, tali crediti si prescrivono nel termine ordinario di 10 anni, come previsto dall’art. 78 del TUR.