
Quando l’ente impositore notifica la cartella al contribuente per raccomandata al domicilio del destinatario si presume che l’interessato ne sia a conoscenza solo in base all’avviso di ricevimento. Ma c’è una condizione affinché, in base al principio della vicinanza della prova, operi la presunzione ex articolo 1335 Cc secondo cui è il contribuente che contesta la notifica a dover provare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso da quello che si assume spedito: l’ente impositore, infatti, deve almeno depositare una copia del documento che assume notificato e identificarlo con precisione.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 398 pubblicata l’8 gennaio 2026, con cui ha rigettato il ricorso dell’Inps.