
La Corte di cassazione, con l’ord. n. 28226/2025, ha sancito che il giudicato esterno non produce effetti automatici in relazione a periodi d’imposta differenti, anche quando le fattispecie siano analoghe. L’efficacia del giudicato, infatti, si limita a quei casi in cui gli elementi costitutivi della fattispecie assumono un carattere tendenzialmente permanente, estendendosi così a più annualità. In mancanza di tale carattere strutturale, ogni periodo d’imposta va valutato autonomamente.