
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29575 del 7 novembre 2025, ha ribadito un principio di rilevante impatto in materia di fiscalità societaria: il trasferimento fittizio della sede legale all’estero è da considerarsi equivalente alla liquidazione della società, con conseguente applicazione della responsabilità personale di amministratori, soci e liquidatori, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973.